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  • CORSI IN AULA

FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, […]
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
  • Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
  • principi giuridici comunitari e nazionali;

    • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    • valutazione dei rischi;
    • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
    • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
    • nozioni di tecnica della comunicazione 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Al momento non ci sono edizioni disponibili per questa tipologia di corso.
Ti invitiamo a richiederci maggiori informazioni per conoscere una futura disponibilità.

EUR 300,00 + IVA

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